Dal comune rettifiche Ici con limiti

Pubblicato il 28 Dicembre 2009

Cassazione. Sì alla modifica dell'accertamento ma senza inserimento di nuove case
Dal comune rettifiche Ici con limiti

Sergio Trovato Il Comune può rettificare un accertamento Ici che risulti errato, ma non può approfittarne per inserire nel secondo atto altri immobili per quali è maturato il termine di decadenza, anche se la somma complessivamente richiesta è d'importo minore. L'Ici, infatti, non è un'imposta "cumulativa" sulla massa patrimoniale. L'obbligazione tributaria nasce e va accertata in relazione a ciascun immobile. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n 26650 del 18 dicembre 2009. Per la Corte, il potere impositivo deve essere esercitato entro il termine di decadenza per ogni immobile e non è concessa alcuna rimessione in termini per effettuare modifiche in autotutela inserendo nell'avviso di rettifica altri immobili, anche se il totale della somma dovuta è più basso rispetto al primo atto e, quindi, più vantaggioso per il contribuente. Del resto, gli obblighi imposti al contribuente devono essere sempre riferiti al singolo cespite immobiliare, anche per quanto concerne le omissioni o le infedeltà della dichiarazione Ici e le relative sanzioni. Secondo la Cassazione, invece, il Comune erroneamente ha ritenuto che l'istanza di riesame presentata dal contribuente avesse rimesso in gioco tutto il rapporto tributario riferito all'Ici, consentendogli di correggere gli errori commessi e di liquidare l'imposta anche per gli immobili per i quali la notifica non era tempestiva. Mentre ha giudicato corretta la tesi dell'amministrazione comunale, laddove ha sostenuto che la Commissione tributaria regionale nel momento in cui ha annullato il provvedimento di rettifica ha violato l'articolo 2 del decreto ministeriale 37/1997, che disciplina i presupposti in presenza dei quali l'amministrazione può procedere al riesame. Il secondo atto che ha apportato le modifiche al primo accertamento deve essere considerato valido nella parte in cui ha corretto gli errori che erano stati commessi dall'ente. Altrimenti, si legge nella sentenza 26650 , «se così non fosse, nessun ente impositore accoglierebbe mai in autotutela una legittima richiesta di riduzione del carico fiscale, per non andare incontro ad una eccezione di decadenza».


fonte :ilsole24 ore

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

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