Immobili d'impresa alle sezioni unite

Pubblicato il 19 Aprile 2010

'ordinanza. Sollecitato un intervento risolutivo sulla rendita catastale
Immobili d'impresa alle sezioni unite

Luigi LovecchioAuspicato l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione sulla natura costitutiva o dichiarativa, ai fini Ici, della rendita catastale dei fabbricati di categoria D delle imprese, non censiti. La Sezione tributaria della Corte, con l'ordinanza 8485 depositata il 9 aprile, ha rilevato il contrasto all'interno della Cassazione e ha quindi trasmesso gli atti al primo presidente per il coinvolgimento delle Sezioni Unite. I giudici hanno colto l'occasione per suggerire che la risoluzione del contrasto avvenga anche tenendo conto della sentenza 87/2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato la legittimità della disciplina Ici di questi fabbricati. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Dlgs 504/92, gli immobili di categoria D, privi di rendita e interamente posseduti da imprese, sono assoggettati al tributo comunale sulla base del valore risultante dalle scritture contabili, rivalutato con appositi indici ministeriali. Questa modalità di tassazione vale fino all'anno nel corso del quale avviene l'attribuzione della rendita. Secondo l'opinione tradizionale, confortata dalla prassi ministeriale (circolare 27/E/98) e dalla prima giurisprudenza della Cassazione (12271/2004), la disciplina comporta che la tassazione a valore contabile sia definitiva e non sia quindi suscettibile di alcun conguaglio, rispetto all'imponibile catastale. Questo significa, in pratica, che la rendita successivamente attribuita dagli uffici del Territorio ha effetti costitutivi e trova applicazione a partire dall'anno successivo alla sua attribuzione. Nell'impostazione più recente (Cassazione 10969/2009), invece, si ritiene che la rendita catastale debba essere adottata ai fini Ici a partire dalla data della presentazione della denuncia di accatastamento. In sostanza, il periodo che va dall'ultimazione del fabbricato sino alla domanda di accatastamento è soggetto a imposta sulla base del valore contabile, in via definitiva. Il periodo che inizia successivamente e termina con l'attribuzione della rendita è tassato solo in via provvisoria a mezzo delle scritture contabili, poiché una volta ottenuta la rendita si effettuano i conguagli tra quanto pagato e quanto dovuto in virtù del valore determinato con l'ordinario criterio catastale. Sull'argomento è intervenuta la Consulta, con la sentenza 67/2006, che ha ritenuto che non vi sia alcuna irragionevolezza nell'adozione di un criterio di tassazione specifico per i fabbricati D delle imprese, diverso da quello degli altri fabbricati. Tanto, in ragione della necessità di procedere a stima diretta di tali immobili e quindi dell'estrema difficoltà di individuare una rendita provvisoria. È in questo quadro che la sezione tributaria della Cassazione ha avvertito l'esigenza di giungere a un'interpretazione uniforme della disciplina, sollecitando la convocazione delle Sezioni Unite

Fonte :ilsole24ore

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

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