Sconto sugli arredi a chi ha ristrutturato

Pubblicato il 2 Marzo 2010

Dichiarazioni 2010 - PERSONE FISICHE
Sconto sugli arredi a chi ha ristrutturato

PAGINA A CURA DI Giuseppe Buscema Tra le novità del modello Unico 2010, debutta nel quadro RN la possibilità, per i soci di società di persone e associazioni professionali, di cedere i crediti di imposta Irpef derivanti dalla partecipazione nella stessa società. La dichiarazione tiene conto delle agevolazioni a favore dei contribuenti interessati dal sisma del 6 aprile 2009 che si è verificato in Abruzzo. C'è poi lo sconto fiscale per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato effettuati nel 2009. Ma vediamo più nel dettaglio queste novità, dopo quelle esaminate sul Sole 24 Ore di lunedì 22 febbraio. È stata introdotta nel quadro RN, la colonna 3 del rigo RN33. In questo campo occorre indicare l'importo delle ritenute fiscali che sono state attribuite dalla società e altre associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, che eccedono il debito Irpef del contribuente qualora il medesimo intende cederle alla società stessa. Questa possibilità, a lungo tempo auspicata in particolare dai professionisti degli studi associati, consente il recupero immediato da parte della società dei crediti in alternativa al socio. Le associazioni professionali, infatti, subiscono la ritenuta d'acconto Irpef in occasione della percezione del compenso, ma il credito non poteva essere utilizzabile in compensazione dei propri debiti fiscali (esempio Iva) ma "spendibile" solo dai soci in sede di dichiarazione. Spesso queste ritenute eccedevano i debiti fiscali degli stessi soci con conseguenti crediti fiscali che emergevano dalla dichiarazione, per i quali occorreva attendere i lunghi tempi di rimborso. A fine dicembre scorso l'agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.56/e, consentendo la possibilità dei soci di cedere i propri crediti Irpef. La procedura prevede che siano i soci a consentire espressamente l'utilizzo del loro credito all'associazione che lo potrà compensare ai sensi del Dlgs n.241/97. La cessione dovrà risultare da atto con data certa (esempio atto costitutivo), emergere dalla dichiarazione fiscale ed essere maturato per effetto della partecipazione. A livello operativo, quindi, il socio dovrà compilare la colonna 3 solo qualora intenda cedere il proprio credito che eccede il debito Irpef alla società o associazione. In questo caso, l'importo totale delle ritenute indicate nel prospetto di ripartizione del reddito della società, andrà indicato nel rigo RN33 colonna 4, quello che si intende cedere nella colonna 3. Non potrà essere ceduto il credito quando emerge un debito Irpef nel rigo RN42, ovvero occorrerà ridurre il credito ceduto alla società in misura corrispondente al debito Irpef del socio. Infatti, la compilazione del rigo RN34 "Differenza" avviene sottraendo le ritenute totali di colonna 4 del rigo RN33 e sommando quelle di colonna 3. Dal periodo di imposta 2009 sono detraibili le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Il limite massimo della spese è massimo di 10 mila euro per ogni unità immobiliare e la detrazione potrà essere recuperata in quote costanti per cinque anni. Fra gli elettrodomestici non vanno considerati i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni in quanto per queste spese possono essere fruite le agevolazioni previste, da indicare nella colonna 1 dello stesso rigo e che quindi non concorrono a determinare l'importo massimo previsto. Non tutti gli acquisti di questi beni di consumo consentono l'agevolazione, ma esclusivamente quelli destinati all'immobile ristrutturato per il quale è stata presentata l'apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara per usufruire della detrazione del 36%; è altresì necessario che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti previsti per la fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. I lavori di ristrutturazione debbono essere stati sostenuti a partire dal 1° luglio 2008 e non debbono riguardare parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Per i contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo, per usufruire della riduzione del reddito in misura pari al 30% nel caso di immobili locali o dati in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma e le cui abitazioni principali siano state dichiarate inagibili, occorre indicare il codice 14 e/o 15 fra i casi particolari presenti in colonna 6 dei righi da RB1 a RB 8. È prevista un'apposita sezione (IV) presente nel quadro CR-Crediti di imposta, per indicare i dati relativi al credito di imposta spettante le spese sostenute su immobili colpiti dal sisma. © RIPRODUZIONE RISERVATALe novità del modelloIl credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80mila €.Nel caso di scelta di destinare le somme a sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale occorre tenere conto dei criteri fissati nell'art. 1 del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 16 aprile 2009, n.88, come modificato dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 2 maggio 2009, n.10.Riportare l'importo indicato nella colonna 5 del rigo CR11, nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN27. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati.Quest'anno è stato integrato l'elenco dei codici di utilizzo degli immobili. In particolare sono stati introdotti alcuni nuovi codici (da "10" a "13") da indicare in presenza di alcune tipologie di utilizzo dell'immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale "9". Si precisa che tale ultimo codice deve comunque essere utilizzato qualora l'immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. In presenza di uno dei codici di utilizzo da "9" a "13" non si applica l'aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione (codice utilizzo "2"). Infine, sono stati introdotti i codici "14" e "15" per fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili, situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.Indicare l'importo della detrazione, entro il limite massimo di 134 euro, riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, risultante dal punto 50 del Cud 2010. Riportare tale importo nel rigo RN21. Nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più Cud non conguagliati, indicare in questo rigo la somma degli importi risultanti dai punti 50 dei diversi Cud. Qualora tale somma sia superiore al predetto limite massimo, indicare 134 euro. Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008). L'agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro. Inoltre, il Dpcm del 27 febbraio 2009 ha previsto che la riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 134 euro, è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del Cud 2010). Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.Se non è compilato il rigo RN28 riportare l'importo indicato nella colonna 5 del rigo CR10, nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN27. Se invece è compilato il rigo RN28, determinare: Capienza = (RN27 - RN28). Riportare nel presente rigo l'importo indicato nella colonna 5 del rigo CR10, nel limite dell'importo di "capienza", come sopra determinato. Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, l'importo determinato secondo la modalità sopra descritte da riportare nel rigo RN29, deve tener conto della somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati. Tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile. Per determinare l'importo residuo del credito, che può essere utilizzato nella prossima dichiarazione, consultare le istruzioni al rigo RN44.La colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, eccedenti il debito Irpef. In questo caso nella presente colonna indicare l'ammontare delle ritenute non utilizzate. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all'art. 5 del Tuir in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare Entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN42 compilato). L'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da RH1 a RH4), nella colonna 6 del rigo RF52 e nella colonna 6 del rigo RG35.
Fonte Ilsole24 ore

Scritto da Notizie immobiliari

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Noi ne abbiamo approfittato proprio per questo, siamo andati presso uno showroom trovato su Milano Good Design
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