Piano Casa disegni di Legge e approvazioni TRENTINO ALTO ADIGE parte 3)

Pubblicato il 7 Agosto 2009

ARTICOLO 41

Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)

1. All’articolo 24 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 90 per cento";

2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività. ";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20. 000 euro e nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis), alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. ";

c) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis".

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono aggiunti i seguenti:

"2 ter. Per consentire l’attuazione delle misure per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio nei comuni che hanno già adottato il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico e ottenuto il relativo finanziamento, la Provincia è autorizzata a concedere a questi comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale i quali soddisfino i seguenti requisiti:

a) possesso della personalità giuridica;

b) presenza prevalente delle imprese commerciali;

c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

d) presenza nell’organo di amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria del commercio.

2 quinquies. Le iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 2 quater sono orientate a favore dell’intero luogo storico senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento.

2 sexies. Le iniziative di cui al comma 2 quater, ivi compresi gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione, sono incentivate, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis), mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2 septies. Al fine di preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per i predetti fini, il piano regolatore generale può individuare limitate ed omogenee aree ovvero singoli immobili da assoggettare ad una specifica disciplina sulle destinazioni d’uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della destinazione ad uso commerciale ovvero di destinazioni comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, quale quella artigianale. "

3. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

"Art. 28 bis Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli

1. Per favorire l’accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai comuni con più di 5. 000 abitanti contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di mercati destinati all’esercizio della vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento anche ai comuni con un numero di abitanti inferiore a quello indicato dal comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione

della Giunta provinciale prevista dal comma 1. " 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 42

Modificazioni dell’articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con le modalità previste da questa legge la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez agevolazioni per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire a ostelli per la gioventù e case per ferie, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione (leasing).

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse ed erogate nelle misure e con le modalità previste dalla disciplina della finanza locale per le opere di rilevanza provinciale. In caso di soggetti diversi dai comuni o loro forme associative e dalle comunità si applicano, in quanto compatibili, le misure e le modalità previste per il comune o per la comunità in cui viene effettuato l’investimento. " 2. Il comma 2 bis dell’articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 è abrogato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 43

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

Omissis. Capo V Disposizioni in materia di contratti, di lavori pubblici e protezione civile

ARTICOLO 44

Disposizioni per l’attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2006/123/CE la Giunta provinciale può disciplinare con uno o più regolamenti le procedure concernenti l’accesso e l’esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva. I regolamenti sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) semplificazione, accelerazione, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;

b) possibilità di subordinare l’accesso a un’attività di servizio e il suo esercizio a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinati requisiti solamente in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE;

c) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato;

d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via telematica;

e) agevole accessibilità, per prestatori e destinatari di servizi, di tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi;

f) adozione di adeguate forme di pubblicità, d’informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici.

2. I regolamenti previsti dal comma 1 possono abrogare le disposizioni legislative provinciali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

3. Per quanto non previsto da quest’articolo si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE.

ARTICOLO 45

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. All’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Resta ferma l’applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili urbani. ";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. In materia di affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia. "

2. Nel comma 5 dell’articolo 39 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali dopo le parole: "per l’affidamento di incarichi per" sono inserite le seguenti: "l’esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per".

3. All’articolo 39 decies della legge sui contratti e sui beni provinciali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Queste spese possono essere sostenute anche direttamente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento o per l’assunzione diretta delle spese. ";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto durante lo svolgimento dell’incarico, in modo frazionato e a scadenze predeterminate. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dal contratto. "

ARTICOLO 46

Modificazione dell’articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In attesa di una disciplina organica in materia di educazione e sicurezza stradale, il piano provinciale della mobilità individua azioni ed interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l’educazione stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall’Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.

A supporto dell’attività di pianificazione e promozione delle misure previste, la Giunta provinciale si avvale della Consulta provinciale della sicurezza e dell’educazione stradale. La consulta, composta da esperti, anche esterni all’amministrazione provinciale, in prevenzione e sicurezza stradale, dell’emergenza sanitaria, di vigilanza e sorveglianza stradale, è nominata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

1 ter. La deliberazione che approva il piano provinciale della mobilità dispone l’impegno della spesa, in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti. "

ARTICOLO 47

Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

1. Nel comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale sulla protezione civile le parole: "in conto capitale" sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale sulla protezione civile è sostituita dalla seguente:

"c) un contributo una tantum fino al 20 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell’anno precedente la pubblica calamità, che abbia comportato la sospensione dell’attività produttiva o la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo non inferiore a trenta giorni, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all’8 per cento dei ricavi annui; la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità nonché l’ammontare massimo del contributo concedibile. "

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 bis della legge provinciale sulla protezione civile sono aggiunti seguenti:

"2 bis. In caso di calamità verificate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis, i commi 1 e 2 si applicano, anche a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall’articolo 14, anche ai veicoli in custodia presso immobili in disponibilità di imprese che svolgono attività imprenditoriali di rimessaggio, di trasporto, di manutenzione, di assistenza, di riparazione, di modifica e di sistemazione degli stessi mezzi, purché l’immobile sia destinato all’esercizio di queste attività.

2 ter. Se il danno ai veicoli previsti da quest’articolo gode di una copertura assicurativa a qualsiasi titolo, la Provincia riduce la spesa ritenuta ammissibile in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice, anche in forma forfetaria, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale volti ad assicurare parità di trattamento. "

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 45 della legge provinciale sulla protezione civile è inserito il seguente:

"8 bis. In via straordinaria, la Provincia è autorizzata ad effettuare, con avvio entro l’esercizio finanziario 2009, gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione compresi nel piano generale di previsione e prevenzione di cui all’articolo 6 di competenza comunale, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 7, comma 1, in base ad un programma straordinario adottato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che stabilisce le priorità di intervento in relazione alla localizzazione e allo stato delle opere. "

5. Quest’articolo si applica anche alle calamità verificatesi prima della data di entrata in vigore di questa legge, ma dopo il 1° dicembre 2008.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 48

Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. All’articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "scuola provinciale antincendi" sono aggiunte le seguenti: ", quale struttura organizzativa di terzo livello della Provincia";

b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 bis 1".

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituito dal seguente:

"2. Alla scuola provinciale antincendi è preposto un responsabile ai sensi del capo IV della legge sul personale della Provincia, dotato di adeguata esperienza oppure un esperto esterno assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. " 3. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono aggiunte le parole: "la Giunta provinciale, in ogni caso, può stabilire l’applicazione di tariffe ridotte o la gratuità dell’intervento nel caso di manifestazioni o servizi di particolare interesse;".

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"3 bis. Il personale in servizio presso i comuni individuati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data del 30 marzo 2009 svolge mansioni di vigile del fuoco nell’ambito dei servizi continuativi di vigilanza o di pronto intervento ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988, è inquadrato, su sua domanda, nel ruolo unico dei dipendenti provinciali, nel profilo professionale di vigile del fuoco. L’inquadramento è disposto previa verifica dell’idoneità fisica, secondo le modalità previste per le progressioni verticali del personale dei vigili del fuoco. Nel rispetto del trattamento economico in godimento alla data di inquadramento alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, la definizione del nuovo trattamento economico e delle altre disposizioni necessarie è disposta sulla base di apposito accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale della Provincia con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto autonomie locali. In via transitoria, fino alla completa autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi antincendi volontari, la Provincia assicura il concorso del personale del corpo permanente per i servizi antincendi locali, su richiesta dei comuni interessati e sulla base di apposite convenzioni. "

5. Dopo l’articolo 18 bis della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"18 bis 1 Formazione e addestramento dei vigili del fuoco volontari

1. Alla formazione e all’addestramento dei vigili del fuoco dei corpi volontari e delle relative unioni distrettuali, ivi compresi gli allievi dei gruppi istituiti nell’ambito dei corpi volontari, provvede la federazione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Provincia. Per l’attuazione dei programmi di formazione, la federazione di norma si avvale, mediante convenzione e a titolo gratuito, della scuola provinciale antincendi. Per gli oneri previsti da questo comma si provvede nell’ambito dei trasferimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera m bis). "

6. All’articolo 18 quater della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "L’approvazione dei programmi, che stabiliscono la localizzazione degli interventi, equivale alla loro dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. " sono soppresse;

b) nel comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proprietà delle elisuperfici realizzate dalla Provincia è attribuita a titolo gratuito ai comuni, fatte salve specifiche esigenze organizzative e funzionali individuate dalla Giunta provinciale. ";

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La Provincia può realizzare in via sostitutiva le elisuperfici occasionali facenti parte della rete strategica provinciale; in questo caso si applicano i commi 1, 3 e 6 dell’articolo 7 della legge provinciale sulla protezione civile. "

7. La deliberazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1988, come modificato dal comma 3 di quest’articolo, può disporre anche su interventi attuati prima dell’entrata in vigore di questa legge e non ancora liquidati, in base alle fattispecie d’intervento da essa considerate.

8. Resta ferma, con oneri a carico del bilancio della cassa provinciale antincendi, l’attribuzione al fondo unico per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco dell’importo corrispondente alla percentuale, fissata dal contratto collettivo, del costo teorico dei servizi resi a titolo gratuito, quantificato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di servizi antincendi in base alla normativa di volta in volta vigente.

9. L’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatto salvo il comma 5, che è abrogato a decorrere dalla data di inquadramento del personale nel corpo permanente secondo quanto previsto dal comma 3 bis) dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988, inserito con questa legge, e comunque non oltre l’1 gennaio 2010.

10. Alla spesa di cui al comma 4 si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

Capo VI Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste

ARTICOLO 49

Inserimento dell’articolo 63 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)

1. Dopo l’articolo 63 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"Art. 63 bis Altre azioni per la promozione della filiera trentina foresta - legno

1. La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società avente lo scopo di perseguire la massima valorizzazione del legno trentino e dei prodotti forestali, nonché di promuovere e rafforzare la filiera foresta - legno, in un’ottica di gestione sostenibile, anche attraverso progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo. Per il perseguimento di quest’obiettivo la Provincia assicura il pieno coinvolgimento nell’azione di promozione del Consiglio delle autonomie locali e dei comuni interessati a partecipare alla società.

2. Lo statuto della società deve consentire l’ingresso nel capitale sociale, a condizioni non discriminatorie, di tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di boschi situati nel territorio provinciale. " 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 50

Modificazioni degli articoli 87 e 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 87 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono aggiunti i seguenti periodi: "Per utilizzare più razionalmente i propri terreni la Provincia, nell’ambito delle procedure di espropriazione, può disporre la permuta a trattativa privata di terreni silvo-pastorali, montani o non più appartenenti o funzionali al demanio idrico, anche con conguagli in denaro. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico della Provincia. "

2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia, inoltre, può dare in uso agli enti di custodia uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali, secondo le tipologie e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. " 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 51

Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis Disposizioni in materia di personale

1. Il personale assunto ai sensi di questa legge e dell’articolo 88 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), per il quale la competente unità operativa di medicina legale abbia accertato la sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni o di mansioni comunque compatibili, in luogo del licenziamento può essere collocato presso cooperative o loro consorzi convenzionati con la struttura provinciale competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale.

2. Le modalità e i criteri per l’attuazione di quest’articolo sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale. "

ARTICOLO 52

Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia)

1. Dopo l’articolo 6 bis della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

"Art. 6 ter Misure per il sostegno dell’edilizia sostenibile

1. Per promuovere in Trentino la diffusione dell’edilizia sostenibile e in particolare del sistema di certificazione LEED (Leadership in energy and environmental design), la Provincia può proporre, anche a titolo gratuito, appositi corsi di formazione rivolti a tutti i soggetti interessati e contribuire alla copertura delle spese di divulgazione, diffusione e informazione relativi all’edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione LEED, proposti da associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, secondo limiti, modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dando priorità ai soggetti maggiormente rappresentativi del sistema LEED. "

2. Dopo l’articolo 6 ter della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

"Art. 6 quater Misure per il contenimento dei consumi energetici

1. Per contenere i consumi energetici e le emissioni climalteranti degli edifici di proprietà della Provincia, degli enti funzionali, delle fondazioni e società controllate, per sostenere le aziende locali che operano nel campo del risparmio energetico e per favorire l’impiego di materie prime e prodotti delle imprese locali, la Giunta provinciale adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore di quest’articolo, un piano quinquennale straordinario per l’adeguamento e/o la ristrutturazione di tali edifici al fine di adeguarli ai migliori standard di risparmio energetico e di utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Compatibilmente con le risorse disponibili, il piano degli interventi dovrà privilegiare gli edifici destinati all’attività scolastica, ospedaliera, assistenziale. "

3. Le domande presentate dopo il 1° gennaio 2006 volte ad ottenere le provvidenze relative all’installazione di pannelli fotovoltaici, inizialmente ammesse ai finanziamenti, e successivamente escluse a seguito dell’introduzione della soglia minima di ammissione sono riammesse dopo istruttoria amministrativa.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 53

Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale sugli insediamenti storici è aggiunto il seguente:

"4 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche sulla base di progetti preliminari o in sede di approvazione delle iniziative, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale attuativa di questa legge. "

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale sugli insediamenti storici è soppresso.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale sugli insediamenti storici è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le assegnazioni in conto capitale previste dal comma 5 possono essere disposte anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il loro valore attuale sia pari all’ammontare delle assegnazioni in conto capitale."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 54

Modificazione dell’articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono aggiunte le parole: "Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste dall’articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi dell’articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di concessione ai sensi del comma 1, relative a utilizzazioni d’acqua ancora in atto. "

ARTICOLO 55

Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19)

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 è inserito il seguente:

"8 bis. Al pagamento dei compensi ai membri delle commissioni di cui al comma ottavo provvedono i comuni che hanno richiesto la costituzione della commissione, utilizzando i trasferimenti della Provincia nell’ambito del fondo perequativo di cui all’articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). "

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai compensi non ancora erogati dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 56

Disposizioni in materia di tariffa di depurazione

1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell’articolo 8 sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi.

2. Alle spese di cui al primo periodo del comma 1 provvede l’Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio.

Capo VII Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

ARTICOLO 57

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. All’articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 1 le parole: ", fatto salvo quanto disposto al comma 3" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative.

1 ter. Nell’ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’espletamento del servizio affidato dall’ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati. "

2. I commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

3. All’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "L’intesa può prevedere che le funzioni dell’agenzia siano attivate in tempi diversi. Resta ferma la possibilità per l’agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi. ";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L’agenzia svolge le seguenti attività e compiti:

a) acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste dall’articolo 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);

b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell’ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell’esecuzione del contratto;

d) effettuazione delle procedure per l’assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3. ";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. L’agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b). ";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’agenzia svolge i propri servizi a favore:

a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettera a);

b) degli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettere b) e c) - escluse le funzioni previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto con contratto di diritto privato;

c) dei comuni e delle comunità, previa convenzione;

d) delle aziende pubbliche di servizi alla persona, previa convenzione;

e) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici, previa convenzione. ";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell’agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale. ";

f) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell’agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini. ";

g) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "In sede di primo avvio dell’agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell’agenzia. " 4. Dopo l’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 ter Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE)

1. Per rendere più efficace l’attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell’articolo 32, l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE).

2. L’APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:

a) la concessione e l’erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché le connesse attività di verifica e controllo;

b) la cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e con gli enti creditizi di cui all’articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni individuate dalla lettera a) di quest’articolo, ai sensi del medesimo articolo 15;

c) l’attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale in via straordinaria, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, per l’attuazione di politiche economiche e finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici, a eccezione di quello agricolo.

3. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera c).

4. L’agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi dell’articolo 29, comma 4. Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all’APIAE da quest’articolo.

5. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento. " 5. Dopo l’articolo 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 quater Agenzia per la depurazione

1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l’effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell’ambito unico provinciale previsto dall’articolo 13, comma 7 bis, è istituita l’agenzia provinciale per il servizio idrico, per l’espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue.

2. L’agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti dall’articolo 95, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).

3. L’agenzia è disciplinata con il regolamento previsto dall’articolo 32.

In relazione alle esigenze previste dal comma 1, fino all’approvazione del regolamento l’agenzia può essere disciplinata con l’atto organizzativo approvato ai sensi dell’articolo 30, comma 1, che provvede anche alla soppressione della struttura di secondo livello che svolge le funzioni demandate all’agenzia.

4. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera c).

5. A seguito del trasferimento ai comuni, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, delle funzioni svolte dall’agenzia, il decreto previsto dall’articolo 8, comma 13, può prevedere il trasferimento dell’agenzia ai comuni; in tal caso, fino a diversa scelta relativa all’organizzazione della funzione, l’ordinamento dell’agenzia può essere disciplinato dai comuni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 e da quest’articolo, in quanto compatibili.

6. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento.

Tra le entrate dell’agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all’agenzia stessa; detti proventi spettano all’agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione dell’agenzia. " 6. Dopo l’articolo 39 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 quinquies Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013

1. In relazione allo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico 2013, la Provincia, sulla base di un protocollo d’intesa con i comuni e con il Comprensorio della Valle di Fiemme nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme e con gli altri soggetti associativi pubblici e privati, può istituire, ai sensi dell’articolo 32, un’agenzia provinciale per la promozione e la realizzazione coordinata di misure e interventi d’interesse provinciale in materia di mobilità e infrastrutture, riqualificazione dei centri storici, ambiente ed energia, di turismo e per la promozione di altri interventi correlati alle finalità di quest’articolo.

2. L’agenzia può svolgere anche compiti e interventi ad essa demandati dagli enti locali, se previsti dal protocollo d’intesa. In tal caso il protocollo prevede anche i criteri e le modalità per la messa a disposizione da parte degli enti locali di risorse organizzative e strumentali per lo svolgimento dei compiti e degli interventi demandati all’agenzia.

3. La composizione del consiglio di amministrazione dell’agenzia è stabilita dal regolamento previsto dall’articolo 32, assicurandovi comunque una rappresentanza degli enti locali. Il regolamento può prevedere anche una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di altri soggetti associativi pubblici o privati che operano nel campo economico-turistico, culturale, ambientale e degli usi civici.

4. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera c).

5. L’agenzia è soppressa dalla Giunta provinciale dopo lo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico del 2013 o dopo che sono stati realizzati tutti gli interventi demandati all’agenzia ai sensi di quest’articolo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento. " 7. Dopo l’articolo 39 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 sexies Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell’UNESCO, assieme alle province di Belluno, di Bolzano, di Pordenone e di Udine. La fondazione ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali. Lo statuto della fondazione dev’essere compatibile con le competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili eventualmente necessari per la sua attività, nonché una somma non superiore a 150. 000 euro, e può concorrere alle spese per l’attività della fondazione. " 8. Dopo il comma 01 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"02. Gli oneri derivanti dalla prima elezione dell’assemblea delle comunità sono a carico del bilancio provinciale. " 9. In relazione all’esigenza di istituire con urgenza, quali misure anticongiunturali, le agenzie previste dagli articoli 39 bis e 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, il funzionamento e l’organizzazione di queste agenzie sono disciplinati transitoriamente dagli atti organizzativi previsti dall’articolo 29, comma 4, e dall’articolo 30, comma 1, della legge, al posto dei regolamenti previsti dall’articolo 32 della legge e fino alla loro emanazione.

10. L’agenzia per la depurazione rimborsa alla Provincia, con oneri a carico del proprio bilancio, le somme pagate da quest’ultima, in relazione alle funzioni demandate all’agenzia, dal 1° gennaio 2009 fino alla data di istituzione dell’agenzia.

11. L’allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dalla tabella E di questa legge.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della lettera g) del comma 3 di quest’articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento degli uffici provinciali.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 58

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell’articolo 15 della legge sul personale della Provincia

Omissis.

ARTICOLO 59

Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, e dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativi agli oneri per la contrattazione nel comparto del servizio sanitario provinciale

Omissis.

ARTICOLO 60

Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali

Omissis.

ARTICOLO 61

Modificazioni dell’articolo 2 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11

Omissis

ARTICOLO 62

Disposizioni sull’utilizzo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato

Omissis.

ARTICOLO 63

Disposizioni per la riduzione dei rapporti di collaborazione

Omissis

Capo VIII Disposizioni in materia di attività culturali e istruzione

ARTICOLO 64

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)

1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali, le parole: "e di attrezzature" sono sostituite dalle seguenti: ", di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori".

2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali è sostituita dalla seguente:

"h) i revisori dei conti, disciplinati in base all’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;".

3. All’articolo 28 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 10 del comma 2 è sostituito dal seguente:  "10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli organi di ciascuno dei musei della Provincia, individuati dall’articolo 24, in carica alla data di entrata in vigore di questo comma continuano ad operare e decadono il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del rispettivo regolamento previsto dall’articolo 25. " 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 65

Promozione della memoria di Chiara Lubich e partecipazione della Provincia ad una fondazione per il sostegno dell’Istituto universitario Sophia (IUS)

Omissis.

ARTICOLO 66

Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni 2009-2013

Omissis.

ARTICOLO 67

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento), e abrogazione di disposizioni connesse

Omissis.

ARTICOLO 68

Modificazione dell’articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)

Omissis

Capo IX Disposizioni in materia di sanità e ricerca

ARTICOLO 69

Modificazioni dell’articolo 16 della legge 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

Omissis.

ARTICOLO 70

Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Provincia può autorizzare gli enti che hanno acquisito la proprietà a titolo gratuito di un bene immobile ai sensi dell’articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ad alienare a un soggetto senza fine di lucro l’immobile perché esso sia utilizzato come struttura funzionale alla programmazione sanitaria provinciale adibita a RSA, in deroga al vincolo previsto dall’articolo 38. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario e continua ad applicarsi l’articolo 38, comma 5, della legge sui contratti e sui beni provinciali. "

ARTICOLO 71

Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)

Omissis.

ARTICOLO 72

Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 76 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico);

b) articolo 17 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo);

c) articolo 54 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);

d) articolo 14 (Disposizioni inerenti al primo funzionamento dell’azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

e) articolo 22 (Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

f) articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

g) articolo 71 (Riapertura del termine previsto dall’articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

ARTICOLO 73

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse)

Omissis.

ARTICOLO 74

Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale rende conto periodicamente al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi economica in corso.

2. A tal fine la Giunta provinciale, trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore di questa legge e successivamente con periodicità semestrale, presenta al Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione, riguardo le misure adottate per il sostegno al reddito e

all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà, gli interventi per il sostegno delle imprese, le azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino, la manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna.

3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le informazioni che saranno preventivamente individuate dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche con riguardo alle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.

Capo X Disposizioni finali

ARTICOLO 75

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l’anno 2009 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

ARTICOLO 76

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamentodel bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 (articolo 75)

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)

ALLEGATO 2

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 75)

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)

ALLEGATO 3

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 75)

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)

ALLEGATO 4

Tabella D - Finanza locale (articolo 75)

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)

ALLEGATO 5

Tabella E - Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno2006, n. 3 (articolo 57)

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Scritto da Notizie immobiliari

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