Piano Casa disegni di Legge e approvazioni TRENTINO ALTO ADIGE parte 4)

Pubblicato il 7 Agosto 2009

L'Alto Adige boccia demolizioni e ricostruzioni
 
 
 

 

La Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato il piano casa con la legge 1/2009 (la finanziaria regionale), che ha modificato la legge urbanistica provinciale (la n. 13 del 1997). Le regole di dettaglio, tuttavia, sono contenute nella deliberazione di giunta n. 1609 del 15 giugno scorso.

Ampliamenti residenziali. Perché siano concessi, occorre che l'edificio fosse esistente alla data del 12 gennaio 2005, che abbia cubatura di almeno 300 metri cubi (100 mq circa) e che il fabbricato sia destinato almeno per la metà a residenza. Comunque l'ampliamento deve essere destinato a residenza. Sono realizzabili fino a 200 metri cubi fuori terra, raggiungendo una superficie massima di 160 mq ad abitazione. In linea di principio non è possibile realizzare abitazioni autonome, salvo convenzioni con il Comune. E' richiesto per l'intero edificio (e non solo per le volumetrie aggiunte) il raggiungimento dello standard energetico Casa Clima C, quello previsto anche per le nuove costruzioni.

Demolizioni e ricostruzioni. La provincia di Bolzano è' l'unico ente locale che si sia rifiutato di agevolarle. Restano però concessi gli ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni parziali, purché coinvolgano al massimo la metà della cubatura. Inoltre, sono espressamente escluse dall'applicazione della legge le unità immobiliari non abitative.
Per gli edifici destinati a edilizia residenziale pubblica, l'incremento di volumetria previsto è lo stesso stabilito per le abitazioni residenziali, con il vincolo di destinare ad edilizia convenzionata o agevolata, tramite convenzione, anche le parti aggiunte, anche qualora si trattasse di edifici autonomi.

Limiti. L'altezza ammissibile dell'edificio esistente può essere superata fino a 1 metro. In assenza di specificazioni a proposito, vanno serbate invece le distanze legali tra costruzioni e con strade e ferrovie e gli standard a parcheggio. Gli interventi sono possibili anche nei centri storici (zone A) e per gli edifici con vincolo storico-artistico e paesaggistico, ma con le identiche tutele e richieste di autorizzazioni previste dalle leggi provinciali. Vietate espressamente solo le zone boscate e a verde alpino. Gli incrementi volumetrici non sono cumulabili con quelli già previsti per le aziende agricole e per le camere e gli appartamenti ad affitto turistico.

Procedure. E' necessaria comunque la richiesta di concessione edilizia (in Alto Adige non vige il permesso di costruire) con il meccanismo del silenzio-assenso entro 60 giorni dalla mancata pronuncia. La legge n. 1/2009 prevedeva che la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, potesse stabilire l'esenzione degli ampliamenti dal contributo sul costo di costruzione e il dimezzamento dei relativi oneri di urbanizzazione, ma tale disposizione non è stata ripresa dalla delibera applicativa.

Poteri dei Comuni. I Consigli comunali (o la Giunte, per i Comuni sopra i 15 mila abitanti) possono determinare entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti direttive ulteriori ambiti nei quali non è ammesso l'ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo fino al 75%.

Durata intervento. I lavori debbono essere iniziati entro il 31 dicembre 2010 (non basta la richiesta di concessione edilizia entro questa data, come nelle altre regioni).

Il Trentino sceglie la via dei contributi
 
 

 

L'unico ente che abbia deciso di non recepire l'Intesa Stato-Regioni sul piano casa è la Provincia di Trento: pertanto nel suo territorio continuano a vigere, rispetto a incrementi volumetrici e demolizioni e ricostruzioni, le norme esistenti, senza "sconti". Tuttavia, va rilevato il varo di una norma ad hoc a favore della ripresa edilizia: la legge n. 2/2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814.

Contributi. Queste due norme prevedono l'erogazione di contributi a favore sia degli interventi di recupero (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia) sia a favore degli interventi di ampliamento di volumetrie e di demolizione e di ricostruzione.
Agevolate tutte le residenze singole e i condomini abitativi, con esclusione delle nuove costruzioni. Il limite di contribuzione è del 30% della spesa ammessa (fino a 30mila euro per unità immobiliare e 60mila euro per condomini) elevabile al 35% in caso di miglioramento con le opere di almeno due classi energetiche. Sono espressamente escluse non solo le unità immobiliari non abitative ma anche quelle abitative possedute da imprese.

Limiti. I contributi non sono cumulabili con le detrazione fiscali del 36% e del 55 per cento. Il limite minimo di spesa agevolabile è di 10mila euro e quello massimo di 1.000 euro al mq, con un tetto di 100mila euro per le singole abitazioni e di 200mila per i condomini (Iva compresa). In aggiunta sono ammesse a finanziamento le spese di progettazione nella misura del 3% (il 5% in caso di certificazione energetica). E' necessario dimostrare che sia conseguito con l'intervento un risparmio energetico. Per gli interventi nei centri storici i tetti di spesa contribuibili sono raddoppiati per le case singole e salgono a 300mila euro per i condomini, e il contributo tocca il 35% della spesa.

Procedure. Valgono le domande presentate da aprile 2009 in poi. Quelle presentate prima sono ammesse solo se i lavori non sono ancora iniziati. I moduli per le domande sono disponibili sul sito della provincia, all'indirizzo
www.provincia.trento.it, sezione "Edilizia abitativa". L'ordine di accettazione è cronologico. I fondi stanziati sono per ora di 30 milioni di euro, 10 per i centri storici e 20 per gli altri interventi, integrabili in seguito.

Durata intervento. I lavori debbono essere terminati entro 12 mesi (unità immobiliari) e 18 mesi (condomini) dalla presentazione della domanda. I contributi valgono fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Scritto da Notizie immobiliari

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