Deducibilità interessi passivi

Pubblicato il 3 Settembre 2009

Deducibilità interessi passivi
Solo le società “immobiliari di gestione” possono considerare interamente deducibili, ai fini IRES, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari contratti per l'acquisizione di immobili da destinare alla locazione.
Unicamente per tali soggetti, infatti, trova applicazione l'art.1, comma 36, della legge 244/2007[1], che esclude espressamente dalle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (di cui all'art.96 del TUIR-DPR 917/1986) quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.37/E del 22 luglio 2009, nella quale viene nuovamente affrontato, tra l'altro, il regime di deducibilità degli interessi passivi, previsto per l'acquisizione di immobili patrimoniali da destinare alla locazione.
Con riferimento agli “immobili patrimonio”, di cui all'art.90, comma 1, del TUIR-D.P.R. 917/1986, ovverosia diversi dagli immobili strumentali e da quelli “merce” (alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), l’Agenzia delle Entrate, già nella C.M. 19/E/2009, aveva

fonte : Newspages
ricostruito la disciplina applicabile agli interessi passivi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35-36 della legge 244/2007, in base alle quali:
- gli “interessi passivi di finanziamento” contratti per l'”acquisizione” degli “immobili patrimonio” sono deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 96 del TUIR (entro il 30% del R.O.L.), ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge 244/2007;
- gli “interessi passivi di finanziamento” relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione o l’acquisto di “immobili patrimonio” da concedere in locazione sono integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 1, comma 36 della legge 244/2007, a condizione però che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.
In merito a quest'ultima disposizione, l'Amministrazione interviene di nuovo con la C.M. 37/E/2009, precisandone l’ambito soggettivo
ed oggettivo d'applicazione

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post